SE SEI UN
OPERATORE SANITARIO, AMMINISTRATIVO O SOCIALE CHE OPERA
IN SANITA', E' NECESSARIO CHE TU SAPPIA QUALI SONO, AI SENSI
DELLA NORMATIVA VIGENTE (VEDI ALLEGATO TECNICO), I DIRITTI
E I DOVERI DI ASSISTENZA DEGLI STRANIERI PRESENTI NEL NOSTRO
PAESE.
1. Tutti
gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea presenti
in Italia con regolare permesso di soggiorno per i seguenti
motivi: lavoro, motivi familiari, asilo politico, asilo
umanitario, richiesta di asilo, attesa adozione, affidamento,
acquisto della cittadinanza, hanno l'obbligo di iscriversi
al Servizio sanitario nazionale. Con l'obbligatorieta' si
e' in effetti voluto facilitare la tutela della salute degli
stranieri, che e' anche a garanzia della salute di tutti.
2. Con
l'iscrizione si acquisiscono gli stessi diritti e doveri
di assistenza riconosciuti ai cittadini italiani. Cio' rende
tutto piu' facile: quello che e' previsto per i cittadini
italiani (medicina preventiva, medicina generale, visite
ed esami specialistici, ricoveri, assistenza farmaceutica,
esenzione ticket, etc) vale anche per gli stranieri immigrati
iscritti al Ssn.
3. L'assistenza
e' garantita anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
4.
L'iscrizione
si effettua presso la Asl di residenza o di dimora (quella
indicata sul permesso di soggiorno) e vale fino allo scadere
del permesso. Per iscriversi sono sufficienti il permesso
di soggiorno, il codice fiscale e il certificato di residenza
(sostituibile, se lo straniero non e' residente, con una
sua dichiarazione scritta di dimora abituale). Se un straniero
che ne ha obbligo/diritto non ha ancora formalizzato la
sua iscrizione, cio' non deve comportare in alcun modo l'impossibilita'
ad assisterlo: in questo caso, anzi, l'iscrizione allo scadere
del permesso di soggiorno e' sufficiente che lo straniero
esibisca all'anagrafe sanitaria il cedolino della richiesta
di rinnovo rilasciato dalla Questura.
5. Gli
stranieri studenti o collocati alla pari, e quelli con permesso
di soggiorno per altri motivi, ad esempio per residenza
elettiva o per motivi religiosi, hanno due possibilita':
o sottoscrivere una polizza assicurativa privata riconosciuta
in Italia contro il rischio di malattie e infortunio e per
la tutela della maternita', o iscriversi volontariamente
al Ssn pagando una quota fissa annuale variabile secondo
la tipologia del permesso. Con l'iscrizione volontaria al
Ssn possono essere assistiti anche eventuali figli a carico:
cio' significa che questi bambini possono avere il "pediatra
di libera scelta". Questa iscrizione ha
validita' annuale e va quindi rinnovata.
6.
Se gli stranieri hanno invece un permesso di soggiorno di
breve durata, per esempio per affari o per turismo, devono
avere un'assicurazione privata, o altrimenti pagare per
intero tutte le cure e prestazioni eventualmente ricevute.
Queste ultime categorie non possono quindi iscriversi al
Ssn.
7. Anche
agli stranieri irregolari (cioe' privi di permesso di soggiorno
in corso di validita'), sono comunque assicurate, nei presidi
pubblici e privati accreditati, le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative,
per malattia e infortunio e gli interventi di medicina preventiva.
In particolare sono garantiti:
- la tutela della gravidanza e della maternita';
- la tutela della salute del minore;
- le vaccinazioni e gli interventi di profilassi internazionale;
- le profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.
L'erogazione di queste prestazioni e' legata ad una tessera
/ codice "STP" (Straniero Temporaneamente Presente)
rilasciabile dalle Aziende sanitarie.
Queste disposizioni rispondono soprattutto ad esigenze di
sanita' pubblica: la "clandestinita' sanitaria"
non conviene infatti a nessuno!
Per cure essenziali si intendono "le prestazioni sanitarie,
diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose
nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero
determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita
(complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)".
8. In
caso che gli stranieri siano indigenti, le prestazioni citate
al punto 7 gli sono assicurate senza spese a loro carico,
ad eccezione dei casi in cui, anche per gli stranieri regolari
e per gli italiani, sia previsto il pagamento del ticket.
L'indigenza deve essere dichiarata compilando un modulo
che e' allegato alla Circolare ministeriale n. 5/2000.
9. La
legge vieta alle strutture sanitarie di segnalare alle autorita'
di polizia la presenza di irregolari (tranne nei casi in
cui sia obbligatorio il referto anche per gli utenti italiani).
Se cio' avvenisse, in breve tempo nessun clandestino si
rivolgerebbe piu' alle strutture sanitarie e questo e' proprio
cio' che bisogna
evitare: non vi sarebbe infatti altra possibilita' efficace
di verificare le condizioni di salute dei soggetti comunque
presenti sul territorio nazionale, a tutela della salute
dell'intera collettivita! Inoltre compito precipuo degli
operatori e dell'organizzazione sanitari e' di aiutare chi
sta male.
10. Il
cittadino straniero presente all'estero puo' essere curato
in Italia qualora gli venga concesso un visto di ingresso
e un permesso di soggiorno per cure mediche. Per ottenerlo
occorre che siano soddisfatti una serie di requisiti e adempimenti
di natura giuridico-amministrativa (dichiarazione della
struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata,
che indichi il tipo di cura e la sua presumibile durata),
economica (versamento alla stessa struttura di un deposito
cauzionale pari al 30% del costo complessivo presumibile
delle prestazioni richieste), e sociale (documentazione
comprovante disponibilita' di vitto e alloggio fuori dalla
struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e per
l'eventuale accompagnatore).
Fonte :
ASI Agenzia Sanitaria Italiana
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